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			<title><![CDATA[Superbonus 110% - Lavori condominiali, l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza su limiti di spesa comuni e individuali]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"><div>Con <span class="fs11lh1-5"><a href="http://www.estructura.it/files/RISOLUZIONE-AE_60-2020.pdf" target="_blank" class="imCssLink"><b>risoluzione n.60 del 28 settembre 2020</b></a></span> l'Agenzia delle Entrate chiarisce sui limiti di spesa riguardanti i lavori assoggettati al Superbonus 110% per i &nbsp;condomini, <span class="fs11lh1-5">sciogliendo i dubbi &nbsp;sull’applicazione</span> delle norme previste dagli artt.119 e 121 del D.L. 34/2020 (cd. D.L. Rilancio).</div><div class="mt1 mb1"><span class="fs11lh1-5">La risoluzione, nello specifico, fornisce </span><strong class="fs11lh1-5">risposte per ogni singolo intervento, parte di un piano di lavori finalizzati all’efficienza energetica (Ecobonus) e alla riduzione del ris chio sismico (Sismabonus)</strong><span class="fs11lh1-5">, che i </span><strong class="fs11lh1-5">condomini di un piccolo edificio, composto da quattro unità immobiliari</strong><span class="fs11lh1-5">, intendono effettuare. </span></div><div class="imHeading2">I quesiti degli istanti</div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">I condomini, in assenza di un amministratore, intendono incaricare un tecnico per la programmazione di un piano di interventi da effettuare sulle parti comuni dell’edificio, riguardanti:</span><br></div><div class="mt1"><ul><li>la posa in opera di un <span class="fs11lh1-5"><b>cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale</b></span>; la sostituzione delle finestre e dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica; la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, per compensare lo spessore del cappotto;</li><li>l’installazione di <span class="fs11lh1-5"><b>pannelli solari per la produzione di acqua calda</b></span>; l’installazione di <span class="fs11lh1-5"><b>pannelli fotovoltaici</b></span> <span class="fs11lh1-5"><b>per la produzione di energia elettrica e dei sistemi di accumulo integrati</b></span>;</li><li>la posa in opera dell’infrastruttura di <span class="fs11lh1-5"><b>ricarica dei veicoli elettrici</b></span>;</li><li>la <span class="fs11lh1-5"><b>sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione</b></span> delle singole unità immobiliari;</li><li>il restauro della facciata con la sostituzione di grondaie e pluviali, restauro dei parapetti e delle persiane;</li><li>interventi di riduzione del rischio sismico.</li></ul><div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">I dubbi interpretativi dell’istante sono relativi a:</span><div class="mb1"><ul class="fs11lh1-5"><li><span class="fs11lh1-5">l’applicazione della detrazione al 110% delle spese sostenute per suddetti interventi da realizzarsi;</span></li><li>i limiti di spesa ammessi alla suddetta detrazione;</li><li>la possibilità di cessione del credito di imposta corrispondente alla predetta detrazione;</li><li>le modalità di riparto delle detrazioni.</li></ul><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imHeading2">Le risposte dell'Agenzia delle Entrate</div></div><div class="mt1 mb1"><div class="imHeading2">Interventi “trainanti” e “trainati” ammessi al Superbonus</div><div class="fs11lh1-5 mt1"><span class="fs11lh1-5">L’AdE ribadisce che il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative ad alcuni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi “trainanti”, indicati nei commi 1 e 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio); nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (interventi “trainati”, indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119).</span><br></div><div class="fs11lh1-5 mt1"><span class="fs11lh1-5">Gli interventi sia “trainanti” che “trainati” possono essere effettuati, tra l’altro, su parti comuni di edifici residenziali in condominio; mentre gli interventi “trainati” solo su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.</span><br></div><div class="fs11lh1-5 mt1"><b>Con la risoluzione n. 60/E l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esecuzione di almeno un intervento “trainante” sulle parti comuni dell’edificio in condominio consente a ciascun condomino di fruire del superbonus per la realizzazione di interventi “trainati” (che rientrano nell’ecobonus) sulla singola unità immobiliare.</b><br></div><div class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">Nel caso in esame, quindi, gli interventi prospettati dall’istante di sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente, possono accedere all’agevolazione in qualità di interventi “trainati” effettuati sulle singole unità, per effetto di un intervento “trainante” realizzato sulle parti comuni dell’edificio (ossia il cappotto termico).</span></div><div class="fs11lh1-5 mt1"><b class="fs11lh1-5">Limite massimo di spesa per gli interventi trainanti sulle parti comuni</b><br></div><div><div class="fs11lh1-5">L’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla circolare n. 24/E del 2020, &nbsp;in cui sono fornite ulteriori indicazioni in ordine ai limiti di spesa &nbsp;ammessi al superbonus che variano in funzione della tipologia di &nbsp;interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori &nbsp;agevolabili.</div><div class="fs11lh1-5">In particolare p<span class="fs11lh1-5">er quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus</span><span class="fs11lh1-5">per il caso in esame si precisa che:</span></div><div><ul class="fs11lh1-5"><li>per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache, la detrazione è calcolata sul limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; nel caso di specie, trattandosi, come riferito dall’Istante, di un edificio composto da 4 unità immobiliari, il predetto limite è pari a 160.000 euro. &nbsp;<br></li><li><div><span class="fs11lh1-5">per gli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio (cfr. comma 1</span><i class="fs11lh1-5">quinquies</i><span class="fs11lh1-5">). </span><span class="fs11lh1-5">Pertanto, nel caso di specie, trattandosi, un edificio composto da 4 unità immobiliari, per i predetti interventi di riduzione del rischio sismico, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 384.000 euro. </span></div></li></ul><div><div class="mt1 mb1"><b class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">Limite massimo di spesa per gli interventi trainati</span></b><br></div></div><div class="mt1">L'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi cd. “trainati”, quali, tra gli altri, quelli di efficientamento energetico disciplinati dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento. &nbsp;<span class="fs11lh1-5">In tale ambito rientrano i seguenti interventi indicati dall’Istante:</span><br></div><div><ul><li>la <span class="fs11lh1-5"><b>sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie</b></span> che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. <b><span class="fs11lh1-5">circolare 8 luglio 2020, n. 19/E</span></b><span class="fs11lh1-5">). Nel caso in esame </span><span class="fs11lh1-5">;</span></li><li>l’installazione di <span class="fs11lh1-5"><b>pannelli solari per la produzione di acqua calda</b></span> per usi domestici. Per tale intervento, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. circolare n. 19/E del 2020);</li><li>la <span class="fs11lh1-5"><b>sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale</b></span>. Per tali interventi, la detrazione massima è pari a 30.000 euro per ciascun immobile e spetta anche qualora, come prospettato dall’Istante, sia sostituito o integrato l’impianto delle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio in assenza di un impianto termico centralizzato (cfr. <span class="fs11lh1-5"><b>circolare n. 19/E del 2020</b></span>);</li><li> l’installazione di <span class="fs11lh1-5"><b>infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici</b></span> negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 3.000 euro, per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari come detto a 3.000 euro, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun <span class="fs11lh1-5">contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più </span>infrastrutture di ricarica (cfr. <span class="fs11lh1-5"><b>circolare n. 19/E del 2020</b></span>).</li></ul><div class="mt1 mb1"><b class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">Limite massimo di spesa per fotovoltaico e sistemi di accumulo</span></b><br></div><div><div>Il <i>Superbonus</i> spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi “trainati", richiamati dall’Istante:</div><div><ul><li><span class="fs11lh1-5">installazione di </span><span class="fs11lh1-5"><b>impianti solari fotovoltaici</b></span><span class="fs11lh1-5"> connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;</span></li><li><span class="fs11lh1-5">installazione contestuale o successiva di </span><span class="fs11lh1-5"><b>sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici</b></span><span class="fs11lh1-5"> agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh. </span></li></ul><div><span class="fs11lh1-5">Nella risoluzione n.60/E si precisa che, in, a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico, si ritiene che il </span><span class="fs11lh1-5"><b>predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di </b></span><span class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><b>installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti</b></span>. </span><span class="fs11lh1-5">In pratica, l’installazione di un impianto solare fotovoltaico con &nbsp;contestuale installazione di sistemi di accumulo integrato, &nbsp;permette di </span><strong class="fs11lh1-5">fruire di un doppio limite di spesa di 48 mila euro</strong><span class="fs11lh1-5">, riferito distintamente ai due interventi.</span></div></div></div></div></div></div><div><div class="mt1 mb1"><b><span class="fs11lh1-5">Detrazione delle spese in base ai millesimi di proprietà</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5">Come confermato nella Circolare n. 24/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio l’ammontare di spesa &nbsp;costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.</span><br></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Nella circolare n. 24/E del 2020 è, altresì, precisato che nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, </span><span class="fs11lh1-5"><b>il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati</b></span><span class="fs11lh1-5">. </span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sull’edificio in condominio, come prospettato nell’istanza di interpello, la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi “trainanti” - nonché la sostituzione dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi “trainati” - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. E’ possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi quali quelli indicati dall’Istante sostenuti per la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, necessarie a seguito della posa del cappotto termico.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile.</span></div></div><div><div class="mb1">Per i condomini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari a condizione, tuttavia, che, come già precisato, siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. &nbsp;</div></div><div class="imHeading2">Interventi non ammessi al bonus facciate</div><div>Con riferimento, infine, all’ <b class="fs11lh1-5">intervento di restauro della facciata</b><span> </span><span class="fs11lh1-5">prospettato </span><span class="fs11lh1-5">dagli istanti</span><span class="fs11lh1-5">, l'Agenzia delle Entrate fa presente che quest’ultimo non rientra nell’ambito applicativo del Superbonus e che resta confermata la detrazione pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 disciplinata dal citato articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020. &nbsp;</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Ai sensi del citato articolo 121 del decreto
Rilancio, tuttavia i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al
</span><span class="fs11lh1-5"><b>bonus facciate</b></span><span class="fs11lh1-5"> possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione,
per il cd. </span><span class="fs11lh1-5"><b>sconto in fattura</b></span><span class="fs11lh1-5"> o per la </span><span class="fs11lh1-5"><b>cessione di un credito d'imposta</b></span><span class="fs11lh1-5"> di
importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di
successiva cessione, secondo le modalità stabilite con il citato provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 </span><br></div><div><br></div><div>Allegato: <span class="fs11lh1-5"><b><a href="http://www.estructura.it/files/RISOLUZIONE-AE_60-2020.pdf" target="_blank" class="imCssLink">risoluzione n.60/2020</a> </b></span>dell'Agenzia delle Entrate</div></div></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 08:16:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110--condomini,-l-agenzia-delle-entrate-fa-chiarezza-su-limiti-di-spesa-comuni-e-individuali</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110% - Senza la realizzazione dei lavori non si possono detrarre le spese per la progettazione]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div>Con la risposta ad un quesito pervenuto in data 23 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate, tramite "<em>La Posta di &nbsp;FiscoOggi</em>" &nbsp;tratta un caso molto interessante di Superbonus 110%, cioè quello nel &nbsp;quale siano state sostenute spese per le prestazioni professionali &nbsp;pagate, per esempio, per sopralluoghi, progettazione, perizie, previste &nbsp;in detrazione dalla normativa sul Superbonus, ma relative a lavori &nbsp;edilizi che successivamente non sono stati realizzati.</div><div>Si chiede, appunto, se le spese siano comunque detraibili.</div><div>La risposta del Fisco è negativa: nei limiti previsti per ciascun intervento, <strong>sono detraibili nella misura del 110% anche alcune spese sostenute in relazione ai lavori che beneficiano del Superbonus</strong>. Tra queste, le <strong>spese &nbsp;per il rilascio del visto di conformità, di attestazioni e &nbsp;asseverazioni, le somme pagate per la progettazione e per l’esecuzione &nbsp;di prestazioni professionali</strong> richieste dalla tipologia di lavoro da effettuare.</div><div>Tuttavia, come specificato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 24/2020, <strong>per &nbsp;usufruire della detrazione di queste spese è necessario che &nbsp;l’intervento a cui si riferiscono sia stato effettivamente realizzato</strong>.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 08:06:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110----senza-la-realizzazione-dei-lavori-non-si-possono-detrarre-le-spese-per-la-progettazione</link>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110% - Nuove FAQ dell'Agenzia delle Entrate]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><div class="mb1"><span class="fs11lh1-5">Per rispondere alle tante domande di privati cittadini e di tecnici e operatori nel settore arriva in soccorso l'Agenzia delle Entrate che fornisce adeguata risposta alle domande più frequenti e che riportiamo integralmente di seguito.</span><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div class="imHeading2">Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio?</div><div><span class="fs11lh1-5">Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle &nbsp;sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.</span></div><div><hr></div><div class="imHeading2">In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote residue del Superbonus?</div><div><span class="fs11lh1-5">Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).</span></div><div><hr></div><div class="imHeading2">Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?</div><div><span class="fs11lh1-5">Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">L'obbligo di effettuare il pagamento mediante &nbsp;bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA &nbsp;nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41). &nbsp;</span></div><div><hr></div><div class="imHeading2">Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di proprietà, l’acquirente (o donatario) &nbsp;può godere del Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa?</div><div><span class="fs11lh1-5">Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento per &nbsp;atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Benché il legislatore abbia utilizzato il termine &nbsp;vendita, le disposizioni sopracitate &nbsp;trovano applicazione &nbsp;in tutte le ipotesi in cui si ha una &nbsp;cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351).</span></div><div><hr></div><div class="imHeading2">Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%? &nbsp;</div><div><span class="fs11lh1-5">Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se &nbsp;realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non &nbsp;possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. &nbsp;</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.</span></div><div><hr></div><div class="imHeading2">Il Superbonus spetta solo se gli interventi di isolamento termico (ad esempio cappotto termico) sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure spetta anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità abitative?</div><div><span class="fs11lh1-5">Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa. Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).</span></div><div><hr></div><div class="imHeading2">In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari?</div><div><span class="fs11lh1-5">Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.</span></div><div><hr></div><div><div class="imHeading2">Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1,2 o 3, demolito e ricostruito?</div><div><span class="fs11lh1-5">Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+325+del+2020.pdf/79def510-410c-9e21-5f5e-88fa74683cd6" target="_blank" class="imCssLink"><b>Risposta n. 325 del 9 settembre 2020 - pdf</b></a></span><br></div><div><hr></div><div class="imHeading2">Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale"?</div><div><span class="fs11lh1-5">Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella </span><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+325+del+2020.pdf/79def510-410c-9e21-5f5e-88fa74683cd6" target="_blank" class="imCssLink"><b><span class="fs11lh1-5">Risposta n. 325 del 9 settembre 2020 - pdf</span></b></a></span></div><div><hr></div><div class="imHeading2">Posso usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico o per l’efficientamento energetico effettuate su un’unità collabente?</div><div><span class="fs11lh1-5">Sì. Sempre che siano rispettati tutte le condizioni e gli adempimenti previsti, si può usufruire del Superbonus per le spese sostenute anche sulle unità collabenti, ovvero per gli immobili classificati nella categoria catastale F/2.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+326+del+2020.pdf/8ac8acc5-33e2-054f-4829-4335903298d0" target="_blank" class="imCssLink"><b>Risposta n. 326 del 9 settembre 2020 - pdf</b></a></span><br></div><div><hr></div><div class="imHeading2">È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?</div><div><span class="fs11lh1-5">No, questa tipologia di interventi non rientra nell'ambito applicativo della norma. È possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può, inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella</span><span class="fs11lh1-5"> </span><b class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+327+del+2020.pdf/d0c8448e-830d-d421-0866-e37e1d6ec380" target="_blank" class="imCssLink">Risposta n. 327 del 9 settembre 2020 - pdf</a></span></b></div><div><hr></div><div class="imHeading2">Posso accedere al super bonus per la mia seconda casa?</div><div><span class="fs11lh1-5">Sì, la limitazione, emersa nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norma, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stata eliminata.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella </span><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+327+del+2020.pdf/d0c8448e-830d-d421-0866-e37e1d6ec380" target="_blank" class="imCssLink"><b><span class="fs11lh1-5">Risposta n. 327 del 9 settembre 2020 - pdf</span></b></a></span></div><div><hr></div><div class="imHeading2">Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma lo detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?</div><div><span class="fs11lh1-5">Si, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella </span><b class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+327+del+2020.pdf/d0c8448e-830d-d421-0866-e37e1d6ec380" target="_blank" class="imCssLink">Risposta n. 327 del 9 settembre 2020 - pdf</a></span></b></div><div><hr></div><div class="imHeading2">Posso accedere al Superbonus per i lavori di efficientamento energetico sulla mia villetta a schiera? La villetta è la mia prima casa dal 2015.</div><div><span class="fs11lh1-5">In linea generale è possibile fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica purché, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, la villetta a schiera sia funzionalmente indipendente (dotata cioè di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva ) e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno. Ciò a prescindere dalla condizione che la villetta sia adibita a "prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015".</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5"><b><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+328+del+2020.pdf/43f319ef-8ec9-30dc-b30d-bb3d971ba7e8" target="_blank" class="imCssLink">Risposta n. 328 del 9 settembre 2020 - pdf</a></b></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 20:05:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110----nuove-faq-dell-agenzia-delle-entrate</link>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110% - Edifici plurifamiliari posseduti da un unico soggetto o in comproprietà]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><div><div>Con la risposta n.329 del 10/09/2020 l'Agenzia delle Entrate conferma i limiti di utilizzo del Superbonus nel caso di <span class="fs11lh1-5"><b>edifici plurifamiliari</b></span> <span class="fs11lh1-5"><b>posseduti da un unico soggetto o in comproprietà</b></span>.</div></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Nel merito l'Istante fa presente di essere comproprietario con il coniuge e i propri figli, delle tre unità immobiliari autonomamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio: tre appartamenti, un locale ad uso magazzino, un locale ad uso garage e un bene comune non censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e consistenza. Nelle predette unità immobiliari sono rinvenibili parti comuni a tutte le citate unità immobiliari quali, ad esempio, locali per la lavanderia, per il riscaldamentocentrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune.</span><br></div><div>L'istante &nbsp;chiede se le detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge19 maggio 2020, n. 34 siano applicabili alle predette unità immobiliari, detenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, &nbsp;trattandosi di interventi sulle parti comuni riferibili a più unità immobiliari distintamente accatastate, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari.</div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Rispondendo al quesito, l'Agenzia delle Entrate richiama la </span><span class="fs11lh1-5"><b><a href="http://www.estructura.it/files/circolare-ageentr-08.08.2020-24E.pdf" target="_blank" class="imCssLink">C</a><a href="http://www.estructura.it/files/circolare-ageentr-08.08.2020-24E.pdf" target="_blank" class="imCssLink">ircolare n.24 del 06/08/2020</a></b></span><span class="fs11lh1-5"> e ribadisce che <b>il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti</b></span><span class="fs11lh1-5">.</span></div><div class="mt1"><div><span class="fs11lh1-5">Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non sarà possibile beneficiare della detrazione del 110% né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio.</span><br></div><div><div>L'Istante ricorrendone i presupposti e requisiti effettuando tutti gli adempimenti <span class="fs11lh1-5">potrebbe, eventualmente, fruire delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto </span><span class="fs11lh1-5">legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, optando </span><span class="fs11lh1-5">, ai sensi del citato articolo 121 del Decreto Rilancio, in </span><span class="fs11lh1-5">luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul </span><span class="fs11lh1-5">corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato </span><span class="fs11lh1-5">dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di </span><span class="fs11lh1-5">credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. In </span><span class="fs11lh1-5">alternativa, l'Istante potrà, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di </span><span class="fs11lh1-5">importo corrispondente alla detrazione. </span></div></div></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Allegato: &nbsp;</span><strong><a href=" Risposta n. 329 del 10/09/2020 " target="_blank" class="imCssLink">Risposta n. 329 del 10/09/2020</a> </strong><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 16:07:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110----edifici-plurifamiliari-posseduti-da-un-unico-soggetto-o-in-comproprieta</link>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110% - Acquisto di case antisismiche e sconto in fattura]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><div>L’istante ha acquistato “su carta” da una società, ad aprile 2018, un &nbsp;immobile facente parte di un complesso residenziale in corso di &nbsp;costruzione (a seguito di <span class="fs11lh1-5">demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente)</span><span class="fs11lh1-5"> ricadente in zona simica.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Poiché &nbsp;il nuovo immobile sarà consegnato ed acquistato tra settembre e ottobre &nbsp;2020, l’istante (che intende fruire del “sismabonus”) chiede se potrà &nbsp;usufruire della detrazione del 110 % prevista dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e se è possibile ottenere lo sconto in fattura da parte del soggetto venditore, ai sensi dell’articolo 121 del medesimo D.L. </span><br></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Richiamando la </span><span class="fs11lh1-5"><b>circolare n. 24/E del 2020</b></span><span class="fs11lh1-5">, l</span>’Agenzia delle Entrate precisa che<strong> il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche</strong>, &nbsp;vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in &nbsp;zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi &nbsp;antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione (anche con variazione volumetrica) dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione &nbsp;immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla &nbsp;successiva rivendita. </div><div><div>La detrazione dall'imposta <span class="fs11lh1-5">spetta all'acquirente delle unità immobiliari </span><span class="fs11lh1-5">nella misura del 110% del prezzo della</span></div><div>singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, <span class="fs11lh1-5">entro un ammontare massimo di spesa pari a quello previsto per gli interventi di cui </span><span class="fs11lh1-5">all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020</span><span class="fs11lh1-5"> per ciascuna unità </span><span class="fs11lh1-5">immobiliare. Le spese devono essere sostenute</span><span class="fs11lh1-5"> dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.</span><br></div></div><div class="mt1">L'acquirente potrà optare per le seguenti opzioni:</div><div><ul><li>l' utilizzo diretto della detrazione <span class="fs11lh1-5">ripartita in 5 quote annuali di pari importo e </span>spettante in sede di <span class="fs11lh1-5">dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese;<br></span></li><li><div><span class="fs11lh1-5">per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. </span><span class="fs11lh1-5"><b>sconto in fattura</b></span><span class="fs11lh1-5">). Il fornitore recupera il </span><span class="fs11lh1-5">contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successive</span></div><div class="fs11lh1-5">cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri <span class="fs11lh1-5">intermediari finanziari; nel caso che il</span><span class="fs11lh1-5"> fornitore applichi uno sconto "parziale" acquisirà un credito d'imposta calcolato </span><span class="fs11lh1-5">sull'importo dello sconto applicato mentre il contribuente potrà far valere in </span><span class="fs11lh1-5">dichiarazione una detrazione pari al 110 per cento della spesa rimasta a carico o, in </span><span class="fs11lh1-5">alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad </span><span class="fs11lh1-5">altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;</span></div></li><li><div><div><span class="fs11lh1-5">per la </span><span class="fs11lh1-5"><b>cessione di un credito d'imposta</b></span><span class="fs11lh1-5"> corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. </span></div></div></li></ul></div><div class="mt1">L'Agenzia delle Entrate precisa altresì che:</div><div class="mt1"><ul><li><span class="fs11lh1-5">ai fini del Superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus, è necessario produrre </span><span class="fs11lh1-5"><b>l'asseverazione del rispetto </b></span><span class="fs11lh1-5"><b>dei requisiti tecnici</b></span><span class="fs11lh1-5"> degli interventi effettuati nonché della </span><span class="fs11lh1-5"><b>congruità delle spese</b></span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">sostenute in relazione agli interventi agevolati;</span><br></li><li><div><span class="fs11lh1-5">ai fini dell'opzione per la </span><span class="fs11lh1-5"><b>cessione o per lo sconto</b></span><span class="fs11lh1-5">, il </span><span class="fs11lh1-5"><b>visto di conformità</b></span><span class="fs11lh1-5"> dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto </span><span class="fs11lh1-5">al Superbonus. </span></div></li></ul><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Allegato: </span><strong class="fs11lh1-5"><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+325+del+2020.pdf/79def510-410c-9e21-5f5e-88fa74683cd6" target="_blank" class="imCssLink">Interpello n. 325 del 9/09/2020 &nbsp;- acquisto di case antisismiche</a></strong></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 11:06:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110-case-antisismiche</link>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110% - Il Superbonus vale anche per le unità collabenti]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017"><div>E’ possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese &nbsp;sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella &nbsp;categoria catastale F/2 ("unità collabenti ") ovvero quegli edifici <span class="fs11lh1-5">parzialmente o totalmente rovinati</span><span class="fs11lh1-5">?</span></div><div> &nbsp;</div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Nell'interpello n.326 del 09/09/2020 l'Agenzia delle Entrate evidenzia che il comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l'incremento al 110% della «detrazione di cui all'articolo 14» del decreto legge n. 63 del 2013. Analoga previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, ai sensi del quale per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.</span><br></div><div><div>Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare n.19 E del 2020 è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.</div><div>Ai fini dell'<span class="fs11lh1-5"><b>ecobonus</b></span>, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere <span class="fs11lh1-5"><b>dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica</b></span>. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di <span class="fs11lh1-5"><b>impianti di riscaldamento funzionanti</b></span>, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.</div><div>Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. </div><div><span class="fs11lh1-5">Per effetto del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020 agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, questi principi si applicano anche ai fini del Superbonus.</span><br></div><div>Pertanto è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti ").</div></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><b>Allegato: <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+326+del+2020.pdf/8ac8acc5-33e2-054f-4829-4335903298d0" target="_blank" class="imCssLink">Interpello n.326 del 09/09/2020 - interventi realizzati su "unità collabenti" - Articoli 119 e 121 del &nbsp;decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)</a></b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 20:40:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110----il-superbonus-vale-anche-per-le-unita-collabenti</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110% - Dal CNI una guida per la determinazione dei compensi dei tecnici e per la definizione di un contratto tipo]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><div><div>Il <span class="fs11lh1-5"><b>Consiglio Nazionale degli Ingegneri</b></span> ha pubblicato una <span class="fs11lh1-5"><b><a href="https://www.cni.it/images/pubblicazioni_cni/CNI_Eco-Sisma-bonus_web_31luglioBis.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Guida</a> </b></span>che affronta gli aspetti normativi, tecnici ed economici dell'Ecobonus e Sismabonus previsti dal D.L. Rilancio n.34/2020 (convertito nella Legge 70/2020).</div></div><div>All'interno della Guida viene affrontato il tema delle competenze dei tecnici chiamati alla redazione dei progetti di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonchè alla redazione degli A.P.E. e delle asseverazioni previste dai Decreti Attuativi del MISE (<a href="https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_efficienza_energetica_2020rev.pdf" target="_blank" class="imCssLink">D.M. 06/08/2020</a>) &nbsp;e del MIT (<a href="http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-08/Decreto%20SismaBonus.pdf" target="_blank" class="imCssLink">D.M.329/2020</a>).</div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto al professionista, per le prestazioni richieste per </span><span class="fs11lh1-5">Sismabonus ed Ecobonus, si deve far riferimento a quanto contenuto nei citati Decreti</span><span class="fs11lh1-5">. </span><span class="fs11lh1-5">Alla lett. c del par. 13.1 dell'Allegato A del Decreto </span><span class="fs11lh1-5">Requisiti del MISE infatti si legge: "</span><i class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo l, comma l, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.</span></i><span class="fs11lh1-5">"</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Il CNI, ai fini della corretta </span><span class="fs11lh1-5">interpretazione della norma e al fine di legare il compenso professionale allo sviluppo delle prestazioni </span><span class="fs11lh1-5">previste e dei soggetti che possono eseguire le stesse, ha individuato tre fasi:</span></div><div>•	Verifica	dell’esistente sia	ai	fini	sismici	che	energetici;</div><div>•	Progettazione e Direzione Lavori;</div><div>•	Collaudo.</div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Nella </span><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.cni.it/images/pubblicazioni_cni/CNI_Eco-Sisma-bonus_web_31luglioBis.pdf" target="_blank" class="imCssLink"><b>guida del CNI</b></a></span><span class="fs11lh1-5"> viene proposto un contratto tipo di affidamentro di incarico per il professionista e vengono sviluppate delle parcelle tipo individuando le voci di spesa previste per la corretta determinazione della parcella professionale ai fini del rilascio della asseverazione sulla congruità delle spese (lett.b, comma 13, art. 119 del D.L. 34/2020), evitando il rischio di incorrerre in errori in fase di verifica da parte degli Enti preposti che porterebbero alla adozione di provvedimenti sanzionatori verso i beneficiari e i tecnici. </span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Allegato: </span><span class="fs11lh1-5"><b><a href="https://www.cni.it/images/pubblicazioni_cni/CNI_Eco-Sisma-bonus_web_31luglioBis.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Ecobonus e Sismabonus - Guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri</a></b></span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 13:03:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110----dal-cni-una-guida-per-la-determinazione-dei-compensi-dei-tecnici-e-per-la-definizione-di-un-contratto-tipo</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110% - Aggiornate le "Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" nonché le modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi strutturali effettuati]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><div><span class="fs11lh1-5">Con il </span><strong class="fs11lh1-5"><a href="http://www.estructura.it/files/DM-329_2020---Decreto-SismaBonus.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.estructura.it/http://www.estructura.it/files/DM-329_2020---Decreto-SismaBonus.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">decreto MIT n. 359/2020</a></strong><span class="fs11lh1-5"> vengono nel dettaglio le modifiche necessarie per adeguare il </span><strong class="fs11lh1-5">decreto n. 58/2017</strong><span class="fs11lh1-5"> alle nuove norme introdotte con gli articoli 119 e 121 del </span><strong class="fs11lh1-5">decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</strong><span class="fs11lh1-5">, convertito dalla </span><strong class="fs11lh1-5">legge 17 luglio 2020, n. 77</strong><span class="fs11lh1-5"> e nel dettaglio:</span><br></div> <ul> <li>all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, dopo il comma 4, <strong>sono inseriti i commi 4-<em>bis</em>, &nbsp;4-<em>ter</em> e 4-</strong><em><strong>quater</strong></em> con i quali rispettivamente e nel dettaglio vene precisato rispettivamente che: <div><ul><li><em>al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati <strong>B, B-1 e B-2</strong> è richiesta apposita <span class="fs11lh1-5"><b>polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato articolo 119, comma 14</b></span>;</em></li></ul></div><div><ul><li><em>al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all’<strong>allegato 1</strong>. Il SAL costituisce <span class="imUl fs11lh1-5"><b>l’attestazione di conformità</b></span> di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’<strong>allegato B-1</strong> e, ove previsto il collaudo statico, all’<strong>allegato B-2</strong>;</em></li><li><em class="fs11lh1-5">la documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti di cui all’articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’apposizione del visto di conformità ivi previsto,</em></li></ul></div> </li> </ul><div><ul><li>l’allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58, è sostituito dall’<span class="fs11lh1-5"><b><a href="http://www.estructura.it/files/All-B-Asseverazione2020_rev1.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.estructura.it/http://www.estructura.it/files/All-B-Asseverazione2020_rev1.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">allegato B del decreto n. 329/2020</a></b></span>.</li></ul><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">L'articolo 3 del provvedimento precisa inoltre che:</span><br></div></div> <ul> <li>le nuove disposizioni dell’articolo 1 del decreto n. 329/2020 si applicano alle spese documentate e sostenute a decorrere dal 1 luglio 2020 ai soli fini delle detrazioni e delle opzioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</li> <li>il nuovo decreto n. 329/2020 è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.</li> </ul><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Il nuovo </span><span class="fs11lh1-5"><a href="http://www.estructura.it/files/DM-329_2020---Decreto-SismaBonus.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.estructura.it/http://www.estructura.it/files/DM-329_2020---Decreto-SismaBonus.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink"><b>Decreto n. 329/2020</b></a></span><span class="fs11lh1-5"> contiene i seguenti allegati:</span><br></div> <ul> <li>l’<strong><a href="http://www.estructura.it/files/All-1-SAL_rev1.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.estructura.it/http://www.estructura.it/files/All-1-SAL_rev1.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">allegato 1</a></strong> citato al comma 4-ter relativo al modello per redigere lo stato d’avanzamento dei lavori;</li> <li>l’<strong><a href="http://www.estructura.it/files/All-B1-Attestazione-DL_rev1.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.estructura.it/http://www.estructura.it/files/All-B1-Attestazione-DL_rev1.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">allegato B-1</a></strong> relativo al modello con cui deve essere predisposta l’attestazione del Direttore dei lavori e l’<strong><a href="http://www.estructura.it/files/All-B2-Attestazione_Collaudatore_rev1.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.estructura.it/http://www.estructura.it/files/All-B2-Attestazione_Collaudatore_rev1.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">allegato B-2</a></strong> contenente il modello con cui deve essere predisposta l’attestazione del Collaudatore statico; entrambi i modelli sono citati nei due nuovi commi 4-<em>bis</em> e 4-<em>ter</em>.</li></ul></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 11:47:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110----aggiornate-le--linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni--nonche-le-modalita-per-l-attestazione-dell-efficacia-degli-interventi-strutturali-effettuati</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110% - La detrazione vale anche per gli uffici e i negozi?]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012">E' un caso molto frequente che all'interno di un Condominio residenziale vi siano alcuen &nbsp;unità immobiliari destinate ad uffici (es. categoria catastale A/10) o a attività commerciali (negozi al piano terra).<div>Cosa succede quando l'Assemblea condominiale delibera lavori che beneficiano delle detrazioni del Superbonus 110%? I proprietari di tali immobili <span class="fs11lh1-5">potranno beneficiare delle detrazioni previste dalla Legge n.77/2020? La detrazione vale solo per le persone fisiche o anche per </span><span class="fs11lh1-5">i </span><span class="fs11lh1-5">soggetti titolari di reddito</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">d’impresa?</span></div><div class="mt1">La risposta non è scontata.</div><div class="mt1">Per prima cosa <span class="fs11lh1-5">c'è da osservare che,</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">i</span><span class="fs11lh1-5">n caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un</span><span class="fs11lh1-5"> </span><b class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">edificio residenziale</span></b><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">considerato nella sua interezza.</span><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Qualora la superficie complessiva delle</span><span class="fs11lh1-5"> </span><b class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">unità immobiliari destinate a residenza</span></b><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">ricomprese nell’edificio sia</span><span class="fs11lh1-5"> </span><b class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">superiore al 50 per cento</span></b><span class="fs11lh1-5">, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. </span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5"><b>Se </b></span><span class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><b>tale percentuale risulta inferiore</b></span>, è comunque ammessa la detrazione per le spese </span><span class="fs11lh1-5">realizzate sulle parti comuni solo da parte dei possessori o detentori di unità</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.</span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Inoltre l</span><span class="fs11lh1-5">a norma stabilisce che</span><span class="fs11lh1-5"> i soggetti titolari di reddito </span><span class="fs11lh1-5">d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in </span><span class="fs11lh1-5">relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli </span><span class="fs11lh1-5">edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle </span><span class="fs11lh1-5">predette spese in qualità di condòmini.</span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">In tal caso, la detrazione spetta, in </span><span class="fs11lh1-5">relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla </span><span class="fs11lh1-5">circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano </span><span class="fs11lh1-5">immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità </span><span class="fs11lh1-5">immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni </span><span class="fs11lh1-5">patrimoniali appartenenti all’impresa.</span><br></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione </span><span class="fs11lh1-5">spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box </span><span class="fs11lh1-5">o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi. </span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 08:36:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110----la-detrazione-anche-per-gli-uffici-e-i-negozi</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Superbonus 110% - Due condizioni necessarie per accedere alle detrazioni del SuperEcoBonus]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div>Per fruire delle detrazioni del SuperEcoBonus, l'edificio su cui si effettuano gli interventi deve essere <span class="fs11lh1-5"><b>esistente </b></span>e <span class="fs11lh1-5"><b>dotato di un impianto di riscaldamento funzionante</b></span>. </div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Per edificio vale la definizione &nbsp;di cui all'art. 2 del D.Lgs. 192/05. Ancora, l’edificio è “</span><span class="fs11lh1-5"><b>esistente</b></span><span class="fs11lh1-5">”, &nbsp;se risulta </span><span class="fs11lh1-5"><b>accatastato </b></span><span class="fs11lh1-5"><b>o se almeno è stata presentata domanda di &nbsp;accatastamento</b></span><span class="fs11lh1-5"> e se vengono </span><span class="fs11lh1-5"><b>pagati i tributi dovuti</b></span><span class="fs11lh1-5">.</span><br></div><div class="mt1">L'ENEA ritiene &nbsp;che un impianto termico, per essere considerato tale, debba rispondere &nbsp;alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del &nbsp;D.Lgs. 192/05, come modificato dal dl 4 giugno 2013, n.63, coordinato &nbsp;con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.90, che qui si riporta: &nbsp;"Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di &nbsp;climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza &nbsp;produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore &nbsp;energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, &nbsp;distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di &nbsp;regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli &nbsp;impianti individuali di riscaldamento. </div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5"><b>Non sono considerati impianti &nbsp;termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il &nbsp;riscaldamento localizzato a energia radiante</b></span>; tali apparecchi, se fissi, &nbsp;sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle &nbsp;potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola &nbsp;unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. <span class="fs11lh1-5">Non sono considerati &nbsp;impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di &nbsp;acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso &nbsp;residenziale ed assimilate”. </span></div><div><span class="fs11lh1-5">Infine, anche qualora le precedenti &nbsp;condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito &nbsp;per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio &nbsp;energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di &nbsp;impianti a biomassa, in quanto questa è considerata fonte fossile solo &nbsp;al 30% (cfr. FAQ 10.D).</span></div><div class="mt1">In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore &nbsp;il <span class="fs11lh1-5"><b>De</b></span><b><span class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5">creto </span>Legislativo del 10 giugno 2020 n. 48</span></b> “Attuazione della &nbsp;direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 &nbsp;maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione &nbsp;energetica dell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza &nbsp;energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020). Pertanto, per gli &nbsp;interventi realizzati a partire da tale data, si applica la definizione &nbsp;di “<span class="fs11lh1-5"><b>impianto termico</b></span>” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. &nbsp;Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto &nbsp;legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per &nbsp;esteso:</div><div><em>“c) la lettera l- tricies ) è sostituita dalla &nbsp;seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso &nbsp;destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli &nbsp;ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato &nbsp;alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal &nbsp;vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di &nbsp;produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché &nbsp;gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con &nbsp;impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i &nbsp;sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria &nbsp;al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed &nbsp;assimilate “.</em></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 13:54:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110----due-condizioni-per-accedere-alle-detrazioni</link>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110% - Quali sono gli ambiti di applicazione ?]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div>Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento <span class="fs11lh1-5">delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. </span><span class="fs11lh1-5"><b>interventi </b></span><span class="fs11lh1-5"><b>“trainanti”</b></span><span class="fs11lh1-5">) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. </span><span class="fs11lh1-5"><b>interventi “trainati”</b></span><span class="fs11lh1-5">). </span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:</span></div><div><ul><li>su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (<span class="fs11lh1-5"><b>sia trainanti che </b></span><span class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><b>trainati</b></span>);</span></li><li>su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (<span class="fs11lh1-5"><b>sia trainanti che trainati</b></span>);</li><li>su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o <span class="fs11lh1-5">più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e </span>relative pertinenze (<span class="fs11lh1-5"><b>sia trainanti che trainati</b></span>); <br></li><li>su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (<span class="fs11lh1-5"><b>solo trainati</b></span>).</li></ul></div><div class="mt1">Sono <span class="fs11lh1-5"><b>escluse </b></span>le unità immobiliari appartenenti alle <span class="fs11lh1-5"><b>categorie catastali A1 </b></span><span class="fs11lh1-5">(Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati </span><span class="fs11lh1-5">in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale), </span><span class="fs11lh1-5"><b>A8 </b></span><span class="fs11lh1-5">(Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali </span><span class="fs11lh1-5">costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di </span><span class="fs11lh1-5">livello superiore all'ordinario) e </span><span class="fs11lh1-5"><b>A9 </b></span><span class="fs11lh1-5">(A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi </span><span class="fs11lh1-5">artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti </span><span class="fs11lh1-5">che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati </span><span class="fs11lh1-5">non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono </span><span class="fs11lh1-5">ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della </span><span class="fs11lh1-5">categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili </span><span class="fs11lh1-5">nelle altre categorie).</span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Con le modifiche introdotte dall’articolo 80 (“Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura”), comma 6 del </span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><strong>decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104</strong></span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"> recante “</span><em class="fs11lh1-5"><span class="cf1 ff1">Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia</span></em><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">” (cosiddetto “decreto agosto”</span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">) vengono introdotte alcine modifiche all’</span><strong class="fs11lh1-5"><span class="cf1 ff1">articolo 119, comma 15-</span><em><span class="cf1 ff1">bis</span></em></strong><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"> , del </span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><strong>decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</strong></span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">, convertito dalla </span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><strong>legge 17 luglio 2020, n. 77</strong></span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">. </span><span class="fs11lh1-5">Nel dettaglio il testo del citato comma 15-</span><em class="fs11lh1-5">bis</em><span class="fs11lh1-5"> (ove la modifica venga confermata dalla legge di conversione) che era il seguente “</span><em class="fs11lh1-5">Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</em><span class="fs11lh1-5">” diventerebbe, definitivamente “</span><em class="fs11lh1-5">Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico</em><span class="fs11lh1-5">”. Per cui tutti gli immobili rientranti nella </span><strong class="fs11lh1-5">categoria catastale A/9</strong><span class="fs11lh1-5"> restano esclusi dall’applicazione del Superbonus </span><span class="fs11lh1-5"><b>soltanto se non aperti al pubblico</b></span><span class="fs11lh1-5">.</span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che </span><span class="fs11lh1-5">rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il contribuente potrà, </span><span class="fs11lh1-5">comunque, beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in </span><span class="fs11lh1-5">presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine.</span></div><div class="mt1">Per <span class="fs11lh1-5"><b>edificio unifamiliare</b></span> si intende un’unica unità immobiliare di proprietà <span class="fs11lh1-5">esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi </span><span class="fs11lh1-5">autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.</span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Una unità immobiliare può ritenersi «</span><span class="fs11lh1-5"><b>funzionalmente indipendente</b></span><span class="fs11lh1-5">» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà </span><span class="fs11lh1-5">esclusiva.</span></div><div><div class="mt1">La presenza, inoltre, di un «<span class="fs11lh1-5"><b>accesso autonomo dall’esterno</b></span>», presuppone, ad <span class="fs11lh1-5">esempio, che «</span><span class="fs11lh1-5"><i>l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che </i></span><span class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><i>consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva</i></span>».</span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Le «</span><span class="fs11lh1-5"><b>unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi </b></span><span class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><b>autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari</b></span>», alle quali la </span><span class="fs11lh1-5">norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza </span><span class="fs11lh1-5">del requisito della «</span><span class="fs11lh1-5"><i>indipendenza funzionale</i></span><span class="fs11lh1-5">» e dell’«</span><span class="fs11lh1-5"><i>accesso autonomo </i></span><span class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><i>dall’esterno</i></span>», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali </span><span class="fs11lh1-5">unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.</span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di </span><span class="fs11lh1-5">accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente </span><span class="fs11lh1-5">dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti </span><span class="fs11lh1-5">comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).</span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su </span><span class="fs11lh1-5">singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Come già precisato, sono </span><span class="fs11lh1-5"><b>escluse le spese </b></span><span class="fs11lh1-5"><b>sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di </b></span><span class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><b>impresa, arti e professioni</b></span>.</span></div></div><div class="mt1"><div>In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative <span class="fs11lh1-5">spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se </span><span class="fs11lh1-5">riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la </span><span class="fs11lh1-5">superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia </span><span class="fs11lh1-5"><b>superiore al 50 per cento</b></span><span class="fs11lh1-5">, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se </span><span class="fs11lh1-5">percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese </span><span class="fs11lh1-5">realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità </span><span class="fs11lh1-5">immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. </span></div><div class="mt1"><div>In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, <span class="fs11lh1-5"><b>la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box </b></span><span class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><b>o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi</b></span>.</span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf2">Ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio).</span></b></span></div><div class="mt1">L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante <span class="fs11lh1-5"><b>demolizione e ricostruzione</b></span> <span class="fs11lh1-5"><b>inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” </b></span><span class="fs11lh1-5">ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. </span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 11:45:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110---quali-sono-gli-ambiti-di-applicazione--</link>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110% - Dall'Agenzia delle Entrate i chiarimenti sui destinatari delle detrazioni]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div>Il Decreto Rilancio individua tra i destinatari del Superbonus «<span class="fs11lh1-5"><i>le persone </i></span><span class="fs11lh1-5"><span class="fs11lh1-5"><i>fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni</i></span>».</span></div><div class="mt1">La predetta detrazione, riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti <span class="fs11lh1-5">nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi </span><span class="fs11lh1-5">agevolati.</span></div><div class="mt1">Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e <span class="fs11lh1-5">professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus </span><span class="fs11lh1-5">riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai</span></div><div>cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per <span class="fs11lh1-5">l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).</span></div><div class="mt1">Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche <span class="fs11lh1-5">che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute </span><span class="fs11lh1-5">abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito</span></div><div>“privatistico” e, dunque, diversi: </div><div><ul><li>da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;</li><li>dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;</li><li>dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.</li></ul></div><div class="mt1">La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli <span class="fs11lh1-5">interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto </span><span class="fs11lh1-5"><b>i soggetti titolari di reddito <span>d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli </span></b></span><span class="fs11lh1-5"><b>edifici in condominio</b></span><span class="fs11lh1-5">, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle </span><span class="fs11lh1-5">predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in &nbsp;</span><span class="fs11lh1-5">relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla </span><span class="fs11lh1-5">circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano </span><span class="fs11lh1-5">immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità </span><span class="fs11lh1-5">immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni </span><span class="fs11lh1-5">patrimoniali appartenenti all’impresa.</span></div><div><div class="mt1">I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus <span class="fs11lh1-5">relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su </span><span class="fs11lh1-5"><b>massimo due unità </b></span><span class="fs11lh1-5"><b>immobiliari</b></span><span class="fs11lh1-5">. <span class="fs11lh1-5"><i>Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli </i></span></span><span class="fs11lh1-5"><i>interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio</i></span><span class="fs11lh1-5">.</span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">In linea generale, inoltre, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il </span><span class="fs11lh1-5">Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente </span><span class="fs11lh1-5">redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non </span><span class="fs11lh1-5">potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è </span><span class="fs11lh1-5">assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che </span><span class="fs11lh1-5">rientrano nella cd. no tax area).</span><br></div><div class="mt1">È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi <span class="fs11lh1-5">derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono </span><span class="fs11lh1-5">al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23</span></div><div>dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è <span class="fs11lh1-5">assoggettato ad imposta sostitutiva.</span></div><div>I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del <span class="fs11lh1-5">Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, </span><span class="fs11lh1-5">sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato </span><span class="fs11lh1-5">dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto </span><span class="fs11lh1-5">forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri </span><span class="fs11lh1-5">soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. </span></div><div class="mt1"><span class="fs11lh1-5">In </span><span class="fs11lh1-5">alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito </span><span class="fs11lh1-5">d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi </span><span class="fs11lh1-5">istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di </span><span class="fs11lh1-5">successiva cessione.</span></div></div><div class="mt1"><div>Il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi <span class="fs11lh1-5">imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in </span><span class="fs11lh1-5">fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche</span></div><div>non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli <span class="fs11lh1-5">interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato. Restano, infine, </span><span class="fs11lh1-5">esclusi dalle agevolazioni in esame (fruizione diretta del Superbonus o, in</span></div><div>alternativa esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione), gli <span class="fs11lh1-5">organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, </span><span class="fs11lh1-5">pur rientrando nel novero dei soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) </span><span class="fs11lh1-5">ai sensi dell’articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle </span><span class="fs11lh1-5">imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. </span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><div>Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o <span class="fs11lh1-5">del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del </span><span class="fs11lh1-5">TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016,</span></div><div>n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i <span class="fs11lh1-5">conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché </span><span class="fs11lh1-5">sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali</span></div><div>soggetti, a condizione che: </div><div><ul><li> siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;</li><li>le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al <span class="fs11lh1-5">familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di </span><span class="fs11lh1-5">interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto </span><span class="fs11lh1-5">locati o concessi in comodato).</span></li></ul><div class="fs11lh1-5 mt1"><span class="fs11lh1-5">Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano </span><span class="fs11lh1-5">sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante </span><span class="fs11lh1-5">una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.</span><br></div><div class="fs11lh1-5">Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile <span class="fs11lh1-5">oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato </span><span class="fs11lh1-5">un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato. </span></div></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 17:18:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110%, l'Agenzia delle Entrate pubblica il Provvedimento relativo alla cessione del credito e la Circolare n.24/E con i primi chiarimenti sul Superbonus]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div data-line-height="2" class="lh2"><span class="fs11lh2"><b>Superbonus del 110%, ok per familiari e conviventi. Pronte le regole ed il modello per la cessione</b></span></div><div data-line-height="2" class="lh2"><span class="fs11lh2">Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i &nbsp;conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la &nbsp;spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via &nbsp;libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità &nbsp;abitative rientranti nella sfera privata. Rientrano inoltre nel plafond &nbsp;agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese &nbsp;professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di &nbsp;progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei &nbsp;chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare n. 24/E di oggi, &nbsp;sull’incentivo introdotto con il Dl Rilancio.</span></div><div data-line-height="2" class="lh2"> Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore &nbsp;dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello di &nbsp;Comunicazione che consente di fruire <span class="imUl fs11lh2"><b>dal prossimo 15 ottobre </b></span> dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla &nbsp;detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.</div> &nbsp;<div data-line-height="2" class="lh2"><strong>Ok alla detrazione per i familiari e i conviventi e anche ai futuri proprietari</strong> &nbsp;– Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i &nbsp;conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre &nbsp;che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare &nbsp;specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla &nbsp;data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento &nbsp;delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile &nbsp;diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può &nbsp;svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili &nbsp;locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il &nbsp;promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel &nbsp;possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare &nbsp;di vendita dell’immobile regolarmente registrato.</div> &nbsp;<div data-line-height="2" class="lh2"><strong>Le regole per le partite Iva e i condomini</strong> – Ok al &nbsp;Superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e &nbsp;professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, &nbsp;allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, &nbsp;appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei &nbsp;contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le &nbsp;parti comuni dei condomini.</div> &nbsp;<div data-line-height="2" class="lh2"><strong>Le altre spese agevolabili </strong> – La detrazione del 110% &nbsp;si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli &nbsp;interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente &nbsp;realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la &nbsp;progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e &nbsp;sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e &nbsp;prospezione).</div> &nbsp;<div data-line-height="2" class="lh2"><strong>Come fruire dell’opzione alternativa</strong> – La &nbsp;Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere &nbsp;inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro &nbsp;il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, &nbsp;utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La &nbsp;comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, &nbsp;anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione &nbsp;(per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o &nbsp;dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle &nbsp;parti comuni degli edifici).<br> Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione &nbsp;deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di &nbsp;conformità.</div> &nbsp;<div data-line-height="2" class="lh2"><strong>Le istruzioni per cessionari e fornitori </strong> – In caso &nbsp;di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per &nbsp;permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In &nbsp;particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito &nbsp;d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue &nbsp;di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito &nbsp;d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla &nbsp;corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° &nbsp;gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La &nbsp;ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la &nbsp;stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i &nbsp;fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi &nbsp;gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire &nbsp;dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della &nbsp;comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai &nbsp;successivi cessionari.</div><div data-line-height="2" class="lh2"><br></div><div data-line-height="2" class="lh2">Documenti allegati:</div><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><div><span class="fs11lh2"><b><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Provv.+artt.+119-121+DL+Rilancio+08.08.2020.pdf/63d4b8ca-1ffc-63aa-8c57-ec67401fddd2" target="_blank" class="imCssLink">Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8/8/2020</a></b></span><span class="fs11lh2"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div></li><li><blockquote><ul><li><span class="fs11lh2"><b><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Opzione_mod.pdf/2c3e8556-e0af-113b-5b6c-58b3e67d5468" target="_blank" class="imCssLink">Modello per la comunicazione dell'opzione</a></b></span> </li><li><span class="fs11lh2"><b><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Opzione_mod.pdf/2c3e8556-e0af-113b-5b6c-58b3e67d5468" target="_blank" class="imCssLink">Istruzioni per la compilazione</a></b></span></li></ul></blockquote></li><li><div><span class="fs11lh2"><b><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77" target="_blank" class="imCssLink">Circolare n. 24/E</a></b></span></div></li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 08:20:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110-,-pubblicata-la-circolare-n-24-e-dell-agenzia-delle-entrate</link>
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			<title><![CDATA[Superbonus 110%: pubblicata la Guida dell’Agenzia delle Entrate]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=Superbonus_110%25"><![CDATA[Superbonus 110%]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div data-line-height="1.5" class="lh1-5">La Guida illustra, attraverso una ricca carrellata di casi pratici, &nbsp;tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal Decreto &nbsp;Rilancio. L’incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese &nbsp;sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che &nbsp;aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. </div><div data-line-height="2" class="lh2"><div data-line-height="1.5" class="lh1-5 mt1">La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità &nbsp;introdotta dal Dl Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.</div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5 mt1">La Guida è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente <a href="http://www.estructura.it/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.estructura.it/blog/index.php', null, false)">link</a>.</div><div data-line-height="2" class="lh2"><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 16:51:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?superbonus-110---pubblicata-la-guida-dell-agenzia-delle-entrate</link>
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			<title><![CDATA[Sismabonus: nuove linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=normativa"><![CDATA[normativa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><span class="fs11lh1-5">Novità in materia di Sismabonus con la pubblicazione, da parte del MIT, del </span><span class="fs11lh1-5"><a href="http://www.estructura.it/files/DM-n-24-del-09-01-2020.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.estructura.it/http://www.estructura.it/files/DM-n-24-del-09-01-2020.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink"><b>D.M. n. 24 del 9/1/2020</b></a></span><span class="fs11lh1-5"> contente un aggiornamento delle </span><strong class="fs11lh1-5"><a href="http://www.estructura.it/files/Allegato-A.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.estructura.it/http://www.estructura.it/files/Allegato-A.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">linee &nbsp;guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni &nbsp;nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti &nbsp;abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati</a></strong><span class="fs11lh1-5">.</span><br></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5 mt1">Il nuovo decreto, disponibile in allegato, modifica il decreto n. 58 del 28/2/2017 in seguito alle:</div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><ul><li>intervenute disposizioni regionali in materia edilizia;</li></ul><ul><li>disposizioni legislative nazionali e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate <strong>in ordine all’applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili</strong>.</li></ul></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5 mt1">La &nbsp;modifica, che riguarda le procedure per ottenere la detrazione fiscale, è stata disposta per evitare confusione sugli interventi ammessi alla &nbsp;detrazione e sulle tempistiche per la consegna dei documenti.</div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5 mt1"><span class="fs11lh1-5">Il precedente D.M. n. 58 del </span><span class="fs11lh1-5">28/2/2017</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">citava infatti solo la Scia quale strumento urbanistico per la realizzazione dell'intervento strutturale, escludendo, di fatto, gli interventi di demolizione e ricostruzione. </span></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5 mt1"><span class="fs11lh1-5">Il nuovo D.M. n. 24 del 9/1/2020 specifica che le asseverazioni devono essere allegate, &nbsp;“conformemente alle disposizioni regionali”, alla Scia o alla richiesta &nbsp;del permesso di costruire.</span></div><div data-line-height="1.5" class="lh1-5"><div data-line-height="1.5" class="lh1-5">Il tutto riporta alla risoluzione 34/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate e ad un succesivo interpello, con i quali era stato chiarito che il Sismabonus <strong>è riconosciuto anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, purchè questi siano classificabili come ristrutturazione edilizia e non come nuova &nbsp;costruzione</strong>.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:09:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?sismabonus--nuove-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni</link>
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			<title><![CDATA[Nuove linee guida per la qualificazione dell’intonaco armato CRM ]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=normativa"><![CDATA[normativa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div data-line-height="2" class="lh2">Si sta sempre più diffondendo l’impiego di tecniche di <span class="fs11lh2">rinforzo strutturale di edifici e strutture esistenti</span><span class="fs11lh2"> mediante l'utilizzo di </span><span class="fs11lh2">tecniche innovative quali il </span><strong class="fs11lh2">CRM (<em>C</em><em>omposite Reinforced Mortar</em></strong><span class="fs11lh2">), una tecnica di intervento attraverso rinforzi a base fibrosa preformati e malte inorganiche.</span></div><div data-line-height="2" class="lh2">L’utilizzo &nbsp;dei suddetti materiali non tradizionali e compositi fibrorinforzati per &nbsp;interventi di consolidamento di costruzioni esistenti, ossia per &nbsp;uso strutturale, è previsto dalle NTC 2018 (punto 8.6); esse prevedono che tutti i materiali da costruzione, se impiegati per uso strutturale, devono essere:</div><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li>identificabili</li></ul><ul><li>in possesso di specifica qualificazione all’uso previsto</li></ul><ul><li>oggetto di controllo in fase di accettazione da parte del direttore dei lavori.</li></ul><ul><li><strong>reti preformate</strong>, &nbsp;realizzate mediante impregnazione di fibre resistenti agli alcali, in &nbsp;vetro, carbonio, basalto o arammide in un’unica fase produttiva; le reti &nbsp;hanno la funzione di fornire un incremento della resistenza a trazione &nbsp;ed il confinamento degli elementi da rinforzare</li></ul><ul><li><strong>angolari</strong> &nbsp;in rete preformati in fibra di vetro, carbonio, basalto o arammide, &nbsp;realizzati con i medesimi materiali e processo produttivo delle reti, &nbsp;con funzione di realizzare una continuità strutturale in corrispondenza &nbsp;degli angoli</li></ul><ul><li><strong>elementi di connessione</strong> &nbsp;interamente o parzialmente preformati in fibra di vetro, &nbsp;carbonio, basalto o arammide, comunque resistenti agli alcali e &nbsp;realizzati con i medesimi materiali, con la funzione di garantire il &nbsp;collegamento dell’intonaco armato con l’elemento murario e con il &nbsp;rinforzo installato sulla faccia opposta di quest’ultimo, laddove &nbsp;previsto</li></ul><ul><li><strong>malte</strong> a base cementizia o di calce a prestazione garantita per uso strutturale</li></ul><ul><li><strong>ancoranti chimici</strong> per la solidarizzazione dei connettori tra loro o l’ancoraggio degli stessi nel supporto murario.</li></ul><ul><li>Campo di applicazione</li></ul><ul><li>Riferimenti normativi</li></ul><ul><li>Caratteristiche del sistema e dei componenti in composito e relative classi prestazionali</li></ul><ul><li>Qualificazione iniziale della produzione</li></ul><ul><li>Sistema di gestione della qualità</li></ul><ul><li>Prove periodiche di verifica della qualità</li></ul><ul><li>Procedura di qualificazione</li></ul><ul><li>Procedure di accettazione in cantiere</li></ul><ul><li>Installazione</li></ul><ul><li>Allegato 1 – Prove di tipo meccanico sui componenti in FRP del Sistema CRM</li></ul><ul><li>Allegato 2: Prove di estrazione del connettore da supporti standard</li></ul><ul><li>Allegato 3: Prove di giunzione per sovrapposizione dei connettori</li></ul><ul><li>Allegato 4: Scheda tecnica</li></ul></div><div data-line-height="2" class="lh2">Qualora i &nbsp;materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale non siano &nbsp;marcati CE (ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011) <strong>dovranno essere in possesso di un CVT</strong> (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal presidente del CSLLPP, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.</div><div data-line-height="2" class="lh2">A tal riguardo il Presidente CSLLPP ha approvato con <strong>decreto n. 292 del 29 maggio 2019</strong> la: <em class="fs11lh2">Linea Guida per la identificazione, la qualificazione e il controllo di &nbsp;accettazione dei sistemi a rete preformata in materiali compositi &nbsp;fibrorinforzati a matrice polimerica da utilizzarsi per il &nbsp;consolidamento strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica &nbsp;dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar).</em></div><div data-line-height="2" class="lh2"><br></div><div data-line-height="2" class="lh2"><span class="fs11lh2"><b>Linee guida qualificazione CRM</b></span></div><div data-line-height="2" class="lh2">Le &nbsp;linee guida contengono le procedure per il rilascio del CVT dei &nbsp;materiali impiegati per il consolidamento di costruzioni esistenti con &nbsp;la tecnica dell’intonaco armato CRM, tramite sistemi a rete preformata &nbsp;in materiali compositi fibrorinforzati a matrice polimerica.</div><div data-line-height="2" class="lh2"><span class="fs11lh2"><b><br></b></span></div><div data-line-height="2" class="lh2"><span class="fs11lh2"><b>CRM, cos’è</b></span></div><div data-line-height="2" class="lh2">Con la sigla CRM (<em>Composite Reinforced Mortar</em>) si intende la tecnica della <strong>malta rinforzata con materiale composito</strong>, &nbsp;tecnica riconducibile a quella del tradizionale intonaco armato su &nbsp;murature esistenti, che prevede l’utilizzo di un’armatura di rinforzo &nbsp;costituita da reti ed angolari preformati in fibre di vetro &nbsp;(GFRP) o carbonio (CFRP) annegati in una malta strutturale a base di &nbsp;calce o cementizia.</div><div data-line-height="2" class="lh2">In particolare, l’intonaco armato CRM è &nbsp;realizzato mediante una rete preformata in composito (FRP) inserita in &nbsp;una malta ad uso strutturale e applicata sulla superficie &nbsp;dell’elemento strutturale in muratura da rinforzare; in tal modo, la &nbsp;rete in FRP è in grado di assorbire gli sforzi di trazione, mentre la &nbsp;malta strutturale contribuisce ad assorbire gli sforzi di compressione. &nbsp;Il trasferimento degli sforzi fra il supporto e la rete di rinforzo è &nbsp;garantito anche dalla presenza dei connettori, che assicurano la &nbsp;collaborazione strutturale fra l’elemento murario e l’intonaco armato.</div><div data-line-height="2" class="lh2">L’intonaco, realizzato con malte a matrice inorganica e applicato per uno <strong>spessore minimo di 30 mm</strong>, ingloba totalmente il rinforzo e agisce sulla trasmissione degli sforzi tra la muratura preesistente e l’armatura.</div><div data-line-height="2" class="lh2">I sistemi di rinforzo CRM sono costituiti da:</div><div data-line-height="2" class="lh2">La &nbsp;tecnica CRM consente di ottenere un rinforzo omogeneo e diffuso di &nbsp;murature esistenti di diversa tipologia e caratteristiche, fornendo &nbsp;miglioramenti consistenti in termini di performance meccaniche sul piano &nbsp;e fuori piano, garantendo duttilità della struttura, durabilità e &nbsp;compatibilità anche con murature storiche.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 20:16:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?nuove-linee-guida-per-la-qualificazione-dell-intonaco-armato-crm-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici le Linea Guida per la qualificazione dei sistemi FRCM]]></title>
			<author><![CDATA[eStructura]]></author>
			<category domain="http://www.estructura.it/blog/index.php?category=normativa"><![CDATA[normativa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div data-line-height="2" class="lh2"><br></div><div data-line-height="2" class="lh2"><span class="fs11lh2"><span class="cf1">Con </span><span class="cf1">Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1 dell’8 gennaio 2019</span><span class="cf1">, sono state approvate le<b> </b></span><span class="cf2"><a href="http://sicurnet2.cslp.it/Sicurnet2/Normativa/Details?docnumber=15523113" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://sicurnet2.cslp.it/Sicurnet2/Normativa/Details?docnumber=15523113', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink"><b>Linee &nbsp;Guida per l’identificazione, la qualificazione ed il controllo di &nbsp;compositi fibrorinforzati a matrice inorganica, denominati FRCM (Fiber &nbsp;Reinforced Cementitious Matrix)</b></a></span><span class="cf2">,</span><span class="cf1"> &nbsp;impiegati per il consolidamento strutturale; il documento è stato &nbsp;positivamente licenziato con Parere favorevole dall’Assemblea Generale &nbsp;del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 20 espresso nella adunanza del 27 &nbsp;luglio 2018. </span> &nbsp;</span><div data-line-height="2" class="lh2 imTAJustify"><span class="fs11lh2 cf1">Dette &nbsp;Linee Guida, in linea con quanto previsto dalle Norme tecniche per le &nbsp;costruzioni, rientrano fra le numerose iniziative adottate dal Consiglio &nbsp;Superiore dei LL.PP. finalizzate ad una sempre migliore garanzia della &nbsp;qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia pubbliche &nbsp;che private, della prevenzione del rischio sismico e della valutazione e &nbsp;messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente.</span></div><div data-line-height="2" class="lh2 imTAJustify"><span class="fs11lh2 cf1">Il documento è anche scaricabile <a href="http://sicurnet2.cslp.it/Sicurnet2/Normativa/Details?docnumber=15523113" target="_blank" class="imCssLink">qui</a>.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 13:06:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.estructura.it/blog/?dal-consiglio-superiore-dei-lavori-pubblici-le-linea-guida-per-la-qualificazione-dei-sistemi-frcm</link>
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