Parte
I - Rapporti con lordine
Articolo
1
È dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi
dellOrdine, che vigila per legge alla tutela dellesercizio
professionale e alla conservazione del decoro della categoria. Ogni
ingegnere ha lobbligo pertanto di fornire chiarimenti o documentazioni
che gli venissero richiesti dal Consiglio dellOrdine.
Parte
II - Rapporti con i colleghi
Articolo
2
Lingegnere, sia esso libero professionista o appartenente a
pubbliche o private amministrazioni, deve ispirarsi, nei suoi rapporti
con i colleghi, alla massima lealtà, cordialità e correttezza.
Articolo
3
Lingegnere non deve firmare progetti od elaborati non eseguiti
sotto la sua direzione, né prestare garanzie professionali
per lavori da lui non diretti.
Articolo
4
Lingegnere non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi
che stiano per avere un incarico. Nel caso che sia chiamato ad assumere
un incarico già affidato ad altri, deve informare linteressato
e, se ritiene plausibili le ragioni della sostituzione, deve accertarsi
che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue
competenze o, in mancanza, chiedere lautorizzazione al Consiglio
dellOrdine.
Articolo
5
Lingegnere, proseguendo lopera iniziata ed interrotta
da altro collega, deve astenersi da critiche denigratorie. Quando
si trovi nelle circostanze di dover criticare loperato di un
collega, dovrà evitare le espressioni sconvenienti.
Articolo
6
Lingegnere è tenuto allosservanza della tariffa
professionale e non potrà accordare ribassi tendenti a creare
motivo di preferenza nei confronti dei colleghi.
Articolo
7
Lingegnere non dovrà adire concorsi di opere pubbliche
o private quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili
dallOrdine.
Articolo
8
Lingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private,
cui per regolamento è concesso di svolgere atti di libera professione,
dovrà denunciare allOrdine lautorizzazione avutane.
Parte
III - Rapporti con i clienti
Articolo
9
Lingegnere deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti,
alla massima lealtà e correttezza.
Articolo
10
Lingegnere rifiuterà di accettare quegli incarichi per
i quali riterrà di non aver preparazione o competenza sufficienti;
accettando un incarico egli lo deve svolgere nel modo più completo.
Articolo
11
Lingegnere è tenuto al segreto professionale.
Articolo
12
Lingegnere è tenuto ad informare il cliente nel caso
che sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti
per lavori da lui progettati o diretti.
Articolo
13
L'ingegnere non può entrare in società con l'impresa
chiamata ad eseguire un'opera da lui progettata o diretta per conto
terzi.
Articolo
14
L'ingegnere non può accettare da terzi compensi, diretti o
indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicarne
a questi natura, motivo ed entità.
Articolo
15
L'ingegnere non deve assumere funzioni del Consulente Tecnico d'Ufficio,
o di terzo arbitro, o di arbitro unico in vertenze in merito alle
quali egli si sia pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato
un suo cliente abituale.
Articolo
16
L'ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private dovrà
astenersi dall'entrare in relazioni professionali o di affari con
chiunque abbia rapporti con l'amministrazione da cui dipende.
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A chiarimento
ed integrazione di quanto sopra espresso si precisa che sono considerate
infrazioni alle Norme di etica professionale e quindi comportano le
sanzioni previste dall'art. 45 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537:
Abbinare
la propria firma a quella di un tecnico minore per qualsiasi prestazione
che esuli dai limiti di competenza professionale dei detti tecnici
minori.
Accettare
incarichi con prestazioni professionali parziali (direzione lavori,
calcolo strutture in c.a.) nei casi in cui le opere siano state progettate
da tecnici non qualificati o comunque la cui competenza esuli dai
limiti professionali.
Firmare
progetti senza qualifica limitativa quando l'incarico è limitato
alla calcolazione e direzione dei c.a.
Esercitare
la libera professione nel territorio dei rispettivi Comuni, Province
e Regioni, da parte di impiegati delle rispettive Amministrazioni,
indipendentemente dalla eventuale autorizzazione di cui all'art. 62
del regolamento professionale approvato col R.D. 23 ottobre 1925,
n. 2537, quando i correlativi atti professionali debbono essere sottoposti
a revisione, giudizio o vigilanza da parte delle Amministrazioni medesime.