NORME DI ETICA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Parte I - Rapporti con l’ordine

Articolo 1
È dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi dell’Ordine, che vigila per legge alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro della categoria. Ogni ingegnere ha l’obbligo pertanto di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio dell’Ordine.

Parte II - Rapporti con i colleghi

Articolo 2
L’ingegnere, sia esso libero professionista o appartenente a pubbliche o private amministrazioni, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, alla massima lealtà, cordialità e correttezza.

Articolo 3
L’ingegnere non deve firmare progetti od elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, né prestare garanzie professionali per lavori da lui non diretti.

Articolo 4
L’ingegnere non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi che stiano per avere un incarico. Nel caso che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informare l’interessato e, se ritiene plausibili le ragioni della sostituzione, deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze o, in mancanza, chiedere l’autorizzazione al Consiglio dell’Ordine.

Articolo 5
L’ingegnere, proseguendo l’opera iniziata ed interrotta da altro collega, deve astenersi da critiche denigratorie. Quando si trovi nelle circostanze di dover criticare l’operato di un collega, dovrà evitare le espressioni sconvenienti.

Articolo 6
L’ingegnere è tenuto all’osservanza della tariffa professionale e non potrà accordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti dei colleghi.

Articolo 7
L’ingegnere non dovrà adire concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili dall’Ordine.

Articolo 8
L’ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento è concesso di svolgere atti di libera professione, dovrà denunciare all’Ordine l’autorizzazione avutane.

Parte III - Rapporti con i clienti

Articolo 9
L’ingegnere deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtà e correttezza.

Articolo 10
L’ingegnere rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non aver preparazione o competenza sufficienti; accettando un incarico egli lo deve svolgere nel modo più completo.

Articolo 11
L’ingegnere è tenuto al segreto professionale.

Articolo 12
L’ingegnere è tenuto ad informare il cliente nel caso che sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori da lui progettati o diretti.

Articolo 13
L'ingegnere non può entrare in società con l'impresa chiamata ad eseguire un'opera da lui progettata o diretta per conto terzi.

Articolo 14
L'ingegnere non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicarne a questi natura, motivo ed entità.

Articolo 15
L'ingegnere non deve assumere funzioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, o di terzo arbitro, o di arbitro unico in vertenze in merito alle quali egli si sia pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato un suo cliente abituale.

Articolo 16
L'ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private dovrà astenersi dall'entrare in relazioni professionali o di affari con chiunque abbia rapporti con l'amministrazione da cui dipende.


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A chiarimento ed integrazione di quanto sopra espresso si precisa che sono considerate infrazioni alle Norme di etica professionale e quindi comportano le sanzioni previste dall'art. 45 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537:

Abbinare la propria firma a quella di un tecnico minore per qualsiasi prestazione che esuli dai limiti di competenza professionale dei detti tecnici minori.

Accettare incarichi con prestazioni professionali parziali (direzione lavori, calcolo strutture in c.a.) nei casi in cui le opere siano state progettate da tecnici non qualificati o comunque la cui competenza esuli dai limiti professionali.

Firmare progetti senza qualifica limitativa quando l'incarico è limitato alla calcolazione e direzione dei c.a.

Esercitare la libera professione nel territorio dei rispettivi Comuni, Province e Regioni, da parte di impiegati delle rispettive Amministrazioni, indipendentemente dalla eventuale autorizzazione di cui all'art. 62 del regolamento professionale approvato col R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, quando i correlativi atti professionali debbono essere sottoposti a revisione, giudizio o vigilanza da parte delle Amministrazioni medesime.

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