Il T.A.R. Lazio, Sez. I°, con Sentenza dell’8 agosto 2002, numero 7067 aveva annullato integralmente il D.M. 04.04.2001 riguardante l'aggiornamento delle tariffe professionali spettanti a ingegneri e architetti. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi presentato all'Autorità di Vigilanza il seguente quesito:

QUESITO:
Da parte degli Ordini locali è arrivata la richiesta di chiarimento in merito al regime tariffario vigente in materia di lavori pubblici.
E’ parere di questo Consiglio nazionale che ai sensi del comma 12 ter dell’art.17 della legge n.109/1994, così come integrato dall’art.7 della legge n.166/2002, “quanto previsto” dal D.M. 4 aprile 2001 debba essere applicato a far data dalla entrata in vigore della legge medesima, nulla rilevando l’annullamento del decreto operato dal T.A.R. Lazio.
Anche in ragione della delega conferita nel succitato art.7, si prega codesta Amministrazione di voler esprimere, con cortese urgenza, il proprio parere, per quanto di competenza, sul regime tariffario vigente in materia di lavori pubblici.

PRESENTATO DA: Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

RISPOSTA DEL 26/11/2002


In riferimento alla nota prot. 7967/U/SP/02 del 18.11.2002 contenente la richiesta di parere in ordine all’applicabilità dell’art. 7 – comma 1 – lettera i) della legge 166/2002 in riferimento all’oggetto, si rappresenta quanto segue.
La norma sopra citata stabilisce, fra l’altro che “ Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001”.
Come è noto, il T.A.R. Lazio, Sez. I°, con Sentenza dell’8 agosto 2002, numero 7067 aveva accolto i ricorsi contro la legittimità del decreto del 4 aprile 2001, annullandolo.
Nella motivazione della sentenza, però, il Giudice amministrativo ha posto in evidenza come resta salvo ” ……..il potere discrezionale dell’Amministrazione di introdurre una regolamentazione di natura transitoria della materia anche se, del caso, differenziata per categorie professionali, a questi limitati fini avvalendosi eventualmente anche dei contenuti del decreto in epigrafe”.
In riferimento anche a quanto precede deve, ritenersi corretta la disposizione di cui al citato articolo 7, che ha previsto il rinvio, al solo contenuto del D.M. 4 aprile 2001, facendolo proprio, per cui non appare rilevante l’annullamento del provvedimento operato dal giudice amministrativo.
In considerazione del tenore letterale della legge in questione, si ritiene che una interpretazione diversa porterebbe ad una disapplicazione arbitraria di una norma che mira legittimamente a regolare per un periodo transitorio una determinata materia in attesa dell’emanazione del decreto definitivo.

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