Il
T.A.R. Lazio, Sez. I°, con Sentenza
dell’8 agosto 2002, numero 7067 aveva annullato integralmente
il D.M. 04.04.2001
riguardante l'aggiornamento delle tariffe professionali spettanti a
ingegneri e architetti. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi
presentato all'Autorità di Vigilanza il seguente quesito:
QUESITO:
Da
parte degli Ordini locali è arrivata la richiesta di chiarimento
in merito al regime tariffario vigente in materia di lavori pubblici.
E’ parere di questo Consiglio nazionale che ai sensi del comma
12 ter dell’art.17 della legge n.109/1994, così come integrato
dall’art.7 della legge n.166/2002, “quanto previsto”
dal D.M. 4 aprile 2001 debba essere applicato a far data dalla entrata
in vigore della legge medesima, nulla rilevando l’annullamento
del decreto operato dal T.A.R. Lazio.
Anche in ragione della delega conferita nel succitato art.7, si prega
codesta Amministrazione di voler esprimere, con cortese urgenza, il
proprio parere, per quanto di competenza, sul regime tariffario vigente
in materia di lavori pubblici.
PRESENTATO
DA: Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
RISPOSTA
DEL 26/11/2002
In riferimento alla nota prot. 7967/U/SP/02 del 18.11.2002 contenente
la richiesta di parere in ordine all’applicabilità dell’art.
7 – comma 1 – lettera i) della legge 166/2002 in riferimento
all’oggetto, si rappresenta quanto segue.
La norma sopra citata stabilisce, fra l’altro che “ Fino
all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto
nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001”.
Come è noto, il T.A.R. Lazio, Sez. I°, con Sentenza dell’8
agosto 2002, numero 7067 aveva accolto i ricorsi contro la legittimità
del decreto del 4 aprile 2001, annullandolo.
Nella motivazione della sentenza, però, il Giudice amministrativo
ha posto in evidenza come resta salvo ” ……..il potere
discrezionale dell’Amministrazione di introdurre una regolamentazione
di natura transitoria della materia anche se, del caso, differenziata
per categorie professionali, a questi limitati fini avvalendosi eventualmente
anche dei contenuti del decreto in epigrafe”.
In riferimento anche a quanto precede deve, ritenersi corretta la disposizione
di cui al citato articolo 7, che ha previsto il rinvio, al solo contenuto
del D.M. 4 aprile 2001, facendolo proprio, per cui non appare rilevante
l’annullamento del provvedimento operato dal giudice amministrativo.
In considerazione del tenore letterale della legge in questione, si ritiene
che una interpretazione diversa porterebbe ad una disapplicazione arbitraria
di una norma che mira legittimamente a regolare per un periodo transitorio
una determinata materia in attesa dell’emanazione del decreto definitivo.
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