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Superbonus 110% - Il Superbonus vale anche per le unità collabenti

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Tags: #collabenti#catasto#ruderi#superbonus#sismabonus#detrazioni#110
E’ possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese  sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella  categoria catastale F/2 ("unità collabenti ") ovvero quegli edifici parzialmente o totalmente rovinati?
 
Nell'interpello n.326 del 09/09/2020 l'Agenzia delle Entrate evidenzia che il comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l'incremento al 110% della «detrazione di cui all'articolo 14» del decreto legge n. 63 del 2013. Analoga previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, ai sensi del quale per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare n.19 E del 2020 è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Ai fini dell'ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.
Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.
Per effetto del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020 agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, questi principi si applicano anche ai fini del Superbonus.
Pertanto è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti ").




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