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Sismabonus e ecobonus

Sismabonus, detrazione 50 ed ecobonus: nuovi chiarimenti dalle Entrate

Con interpello protocollo n. 954-1191/2017 l’Agenzia delle Entrate ha  fornito alcune utili risposte in tema di sismabonus. L'Agenzia delle Entrate risponde all’istanza di un  contribuente che intende procedere alla ristrutturazione di  un fabbricato in fase di acquisizione, effettuando interventi di  ristrutturazione edilizia e, dato che l’immobile è situato in zona  sismica ad alta pericolosità (zona 2), intende perseguire anche anche  una riduzione del rischio sismico, con conseguente passaggio ad una  classe di rischio inferiore.
In particolare chiede se:
  • la detrazione del 70% (sismabonus per passaggio ad una sola classe  di rischio sismico inferiore) può essere fruita in 10 quote e non in 5;
  • in caso di interventi di riduzione del rischio sismico, per la  manutenzione ordinaria (intonacatura e tinteggiatura rifacimento  pavimenti, ecc.) necessaria per il completamento dell’opera, si tiene  conto del carattere assorbente dell’intervento di natura superiore  rispetto a quello di natura inferiore;
  • è possibile cumulare il limite di spesa con quelli fissati con  riferimento ad altri interventi agevolati, nell’ipotesi in cui sul  medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici, di  manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.

Il parere delle Entrate
Primo quesito, la ripartizione
In riferimento al primo quesito, la possibilità di ripartire la  detrazione in 10 anni anziché in 5, la risposta delle Entrate è  negativa. In considerazione del testo letterale della norma è  possibile ripartire il sismabonus esclusivamente in 5 rate annuali.
Secondo quesito, i lavori
Al secondo quesito, se l’intervento di natura superiore (ad esempio  lavori ristrutturazione) ha carattere assorbente rispetto a quelli di  natura inferiore (ad esempio lavori di manutenzione ordinaria) ad esso  collegati o correlati, la risposta è positiva. E’ confermato, quindi,  che l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’opera.
Terzo quesito, cumulabilità spese
Infine, in merito alla cumulabilità del limite di spesa, l’Agenzia  chiarisce che il limite di spesa agevolabile per tutte le spese  sostenute, pari a 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR.
In particolare, in caso di interventi antisismici, non possono fruire di un autonomo limite di spesa; il vincolo, tuttavia, non sussiste:
  • se in anni successivi sono effettuati interventi autonomi, ossia non  di mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti (circolare  7/E/2017)
  • nei confronti dei limiti di spesa previsti per gli interventi di  qualificazione energetica (articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge  296/2006) che fruiscono di un bonus autonomo i lavori di  riqualificazione energetica hanno un diverso limite di spesa (che varia  in funzione della tipologia di intervento effettuato) e, pertanto, sarà  un plafond autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi di  ristrutturazione edilizia e sismabonus.
Viene confermata, quindi, la cumulabilità tra le agevolazioni del sismabonus e quelle dell’ecobonus.
In definitiva si ha che la detrazione deve essere ripartita  esclusivamente in 5 anni con limite di spesa unico (pari a 96.000 euro  per immobile) da considerarsi congiuntamente alle eventuali altre spese  di recupero edilizio ma cumulabile con il limite autonomo previsto per la riqualificazione energetica.





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