Superbonus 110%, l'Agenzia delle Entrate pubblica il Provvedimento relativo alla cessione del credito e la Circolare n.24/E con i primi chiarimenti sul Superbonus - Blog di eStructura - eStructura

Vai ai contenuti

Superbonus 110%, l'Agenzia delle Entrate pubblica il Provvedimento relativo alla cessione del credito e la Circolare n.24/E con i primi chiarimenti sul Superbonus

eStructura
Pubblicato da in Superbonus 110% ·
Tags: #cessionedelcredito#scontoinfattura#superbonus#ecobonus#sismabonus#detrazioni
Superbonus del 110%, ok per familiari e conviventi. Pronte le regole ed il modello per la cessione
Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i  conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la  spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via  libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità  abitative rientranti nella sfera privata. Rientrano inoltre nel plafond  agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese  professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di  progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei  chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare n. 24/E di oggi,  sull’incentivo introdotto con il Dl Rilancio.
Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore  dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello di  Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla  detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.
 
Ok alla detrazione per i familiari e i conviventi e anche ai futuri proprietari  – Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i  conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre  che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare  specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla  data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento  delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile  diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può  svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili  locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il  promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel  possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare  di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
 
Le regole per le partite Iva e i condomini – Ok al  Superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e  professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari,  allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata,  appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei  contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le  parti comuni dei condomini.
 
Le altre spese agevolabili – La detrazione del 110%  si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli  interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente  realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la  progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e  sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e  prospezione).
 
Come fruire dell’opzione alternativa – La  Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere  inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro  il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa,  utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La  comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica,  anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione  (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o  dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle  parti comuni degli edifici).
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione  deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di  conformità.
 
Le istruzioni per cessionari e fornitori – In caso  di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per  permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In  particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito  d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue  di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito  d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla  corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1°  gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La  ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la  stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i  fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi  gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire  dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della  comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai  successivi cessionari.

Documenti allegati:



eStructura Studio di ingegneria
ing. Giancarlo Migliore
via A.Tari 22 - 80138, Napoli
P.IVA 07716470633
Torna ai contenuti