Con risoluzione n.60 del 28 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce sui limiti di spesa riguardanti i lavori assoggettati al Superbonus 110% per i condomini, sciogliendo i dubbi sull’applicazione delle norme previste dagli artt.119 e 121 del D.L. 34/2020 (cd. D.L. Rilancio).
La risoluzione, nello specifico, fornisce risposte per ogni singolo intervento, parte di un piano di lavori finalizzati all’efficienza energetica (Ecobonus) e alla riduzione del ris chio sismico (Sismabonus), che i condomini di un piccolo edificio, composto da quattro unità immobiliari, intendono effettuare.
I quesiti degli istanti
I condomini, in assenza di un amministratore, intendono incaricare un tecnico per la programmazione di un piano di interventi da effettuare sulle parti comuni dell’edificio, riguardanti:
- la posa in opera di un cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale; la sostituzione delle finestre e dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica; la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, per compensare lo spessore del cappotto;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e dei sistemi di accumulo integrati;
- la posa in opera dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici;
- la sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione delle singole unità immobiliari;
- il restauro della facciata con la sostituzione di grondaie e pluviali, restauro dei parapetti e delle persiane;
- interventi di riduzione del rischio sismico.
I dubbi interpretativi dell’istante sono relativi a:
- l’applicazione della detrazione al 110% delle spese sostenute per suddetti interventi da realizzarsi;
- i limiti di spesa ammessi alla suddetta detrazione;
- la possibilità di cessione del credito di imposta corrispondente alla predetta detrazione;
- le modalità di riparto delle detrazioni.
Le risposte dell'Agenzia delle Entrate
Interventi “trainanti” e “trainati” ammessi al Superbonus
L’AdE ribadisce che il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative ad alcuni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi “trainanti”, indicati nei commi 1 e 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio); nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (interventi “trainati”, indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119).
Gli interventi sia “trainanti” che “trainati” possono essere effettuati, tra l’altro, su parti comuni di edifici residenziali in condominio; mentre gli interventi “trainati” solo su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.
Con la risoluzione n. 60/E l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esecuzione di almeno un intervento “trainante” sulle parti comuni dell’edificio in condominio consente a ciascun condomino di fruire del superbonus per la realizzazione di interventi “trainati” (che rientrano nell’ecobonus) sulla singola unità immobiliare.
Nel caso in esame, quindi, gli interventi prospettati dall’istante di sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente, possono accedere all’agevolazione in qualità di interventi “trainati” effettuati sulle singole unità, per effetto di un intervento “trainante” realizzato sulle parti comuni dell’edificio (ossia il cappotto termico).
Limite massimo di spesa per gli interventi trainanti sulle parti comuni
L’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla circolare n. 24/E del 2020, in cui sono fornite ulteriori indicazioni in ordine ai limiti di spesa ammessi al superbonus che variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili.
In particolare per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonusper il caso in esame si precisa che:
- per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache, la detrazione è calcolata sul limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; nel caso di specie, trattandosi, come riferito dall’Istante, di un edificio composto da 4 unità immobiliari, il predetto limite è pari a 160.000 euro.
- per gli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio (cfr. comma 1quinquies). Pertanto, nel caso di specie, trattandosi, un edificio composto da 4 unità immobiliari, per i predetti interventi di riduzione del rischio sismico, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 384.000 euro.
Limite massimo di spesa per gli interventi trainati
L'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi cd. “trainati”, quali, tra gli altri, quelli di efficientamento energetico disciplinati dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento. In tale ambito rientrano i seguenti interventi indicati dall’Istante:
- la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. circolare 8 luglio 2020, n. 19/E). Nel caso in esame ;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Per tale intervento, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. circolare n. 19/E del 2020);
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale. Per tali interventi, la detrazione massima è pari a 30.000 euro per ciascun immobile e spetta anche qualora, come prospettato dall’Istante, sia sostituito o integrato l’impianto delle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio in assenza di un impianto termico centralizzato (cfr. circolare n. 19/E del 2020);
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 3.000 euro, per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari come detto a 3.000 euro, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica (cfr. circolare n. 19/E del 2020).
Limite massimo di spesa per fotovoltaico e sistemi di accumulo
Il Superbonus spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi “trainati", richiamati dall’Istante:
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.
Nella risoluzione n.60/E si precisa che, in, a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico, si ritiene che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. In pratica, l’installazione di un impianto solare fotovoltaico con contestuale installazione di sistemi di accumulo integrato, permette di fruire di un doppio limite di spesa di 48 mila euro, riferito distintamente ai due interventi.
Detrazione delle spese in base ai millesimi di proprietà
Come confermato nella Circolare n. 24/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio l’ammontare di spesa costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
Nella circolare n. 24/E del 2020 è, altresì, precisato che nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sull’edificio in condominio, come prospettato nell’istanza di interpello, la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi “trainanti” - nonché la sostituzione dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi “trainati” - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. E’ possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi quali quelli indicati dall’Istante sostenuti per la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, necessarie a seguito della posa del cappotto termico.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile.
Per i condomini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari a condizione, tuttavia, che, come già precisato, siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Interventi non ammessi al bonus facciate
Con riferimento, infine, all’ intervento di restauro della facciata prospettato dagli istanti, l'Agenzia delle Entrate fa presente che quest’ultimo non rientra nell’ambito applicativo del Superbonus e che resta confermata la detrazione pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 disciplinata dal citato articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020.
Ai sensi del citato articolo 121 del decreto
Rilancio, tuttavia i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al
bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione,
per il cd. sconto in fattura o per la cessione di un credito d'imposta di
importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di
successiva cessione, secondo le modalità stabilite con il citato provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020
Allegato: risoluzione n.60/2020 dell'Agenzia delle Entrate