L’istante ha acquistato “su carta” da una società, ad aprile 2018, un immobile facente parte di un complesso residenziale in corso di costruzione (a seguito di demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente) ricadente in zona simica.
Poiché il nuovo immobile sarà consegnato ed acquistato tra settembre e ottobre 2020, l’istante (che intende fruire del “sismabonus”) chiede se potrà usufruire della detrazione del 110 % prevista dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e se è possibile ottenere lo sconto in fattura da parte del soggetto venditore, ai sensi dell’articolo 121 del medesimo D.L.
Richiamando la circolare n. 24/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate precisa che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione (anche con variazione volumetrica) dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
La detrazione dall'imposta spetta all'acquirente delle unità immobiliari nella misura del 110% del prezzo della
singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a quello previsto per gli interventi di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 per ciascuna unità immobiliare. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
L'acquirente potrà optare per le seguenti opzioni:
- l' utilizzo diretto della detrazione ripartita in 5 quote annuali di pari importo e spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese;
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successivecessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; nel caso che il fornitore applichi uno sconto "parziale" acquisirà un credito d'imposta calcolato sull'importo dello sconto applicato mentre il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110 per cento della spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
L'Agenzia delle Entrate precisa altresì che:
- ai fini del Superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus, è necessario produrre l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.