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Superbonus 110% - Due condizioni necessarie per accedere alle detrazioni del SuperEcoBonus

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Tags: #superbonus#ecobonus#sismabonus#detrazioni#beneficiari
Per fruire delle detrazioni del SuperEcoBonus, l'edificio su cui si effettuano gli interventi deve essere esistente e dotato di un impianto di riscaldamento funzionante.
Per edificio vale la definizione  di cui all'art. 2 del D.Lgs. 192/05. Ancora, l’edificio è “esistente”,  se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di  accatastamento e se vengono pagati i tributi dovuti.
L'ENEA ritiene  che un impianto termico, per essere considerato tale, debba rispondere  alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del  D.Lgs. 192/05, come modificato dal dl 4 giugno 2013, n.63, coordinato  con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.90, che qui si riporta:  "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di  climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza  produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore  energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,  distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di  regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli  impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti  termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il  riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi,  sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle  potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola  unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati  impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di  acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso  residenziale ed assimilate”.
Infine, anche qualora le precedenti  condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito  per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio  energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di  impianti a biomassa, in quanto questa è considerata fonte fossile solo  al 30% (cfr. FAQ 10.D).
In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore  il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020 n. 48 “Attuazione della  direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30  maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione  energetica dell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza  energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020). Pertanto, per gli  interventi realizzati a partire da tale data, si applica la definizione  di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D.  Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per  esteso:
“c) la lettera l- tricies ) è sostituita dalla  seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso  destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli  ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato  alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal  vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di  produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché  gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con  impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i  sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria  al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed  assimilate “.



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