Per fruire delle detrazioni del SuperEcoBonus, l'edificio su cui si effettuano gli interventi deve essere esistente e dotato di un impianto di riscaldamento funzionante.
Per edificio vale la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 192/05. Ancora, l’edificio è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se vengono pagati i tributi dovuti.
L'ENEA ritiene che un impianto termico, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D.Lgs. 192/05, come modificato dal dl 4 giugno 2013, n.63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.90, che qui si riporta: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa, in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30% (cfr. FAQ 10.D).
In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020 n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020). Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data, si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per esteso:
“c) la lettera l- tricies ) è sostituita dalla seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate “.