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Superbonus 110% - La detrazione vale anche per gli uffici e i negozi?

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Pubblicato da in Superbonus 110% ·
Tags: #superbonus#ecobonus#sismabonus#detrazioni#beneficiari
E' un caso molto frequente che all'interno di un Condominio residenziale vi siano alcuen  unità immobiliari destinate ad uffici (es. categoria catastale A/10) o a attività commerciali (negozi al piano terra).
Cosa succede quando l'Assemblea condominiale delibera lavori che beneficiano delle detrazioni del Superbonus 110%? I proprietari di tali immobili potranno beneficiare delle detrazioni previste dalla Legge n.77/2020? La detrazione vale solo per le persone fisiche o anche per i soggetti titolari di reddito d’impresa?
La risposta non è scontata.
Per prima cosa c'è da osservare che, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.
Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni solo da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
Inoltre la norma stabilisce che i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.
In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.



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